Condizioni generali di contratto
Indice
- § 1 Ambito di applicazione, forma
- § 2 Conclusione del contratto
- § 3 Termini di consegna e ritardo nella consegna
- § 4 Consegna, trasferimento del rischio, collaudo, mora nell'accettazione
Ci impegniamo a consegnare i nostri formaggi biologici con la stessa cura con cui li produciamo. La proprietà del prodotto e il rischio passano a te al momento della consegna, così come ogni responsabilità legata alla sua integrità. Ti invitiamo a verificare immediatamente lo stato della merce e a comunicarci eventuali anomalie; in caso di ritardi nell’accettazione, ti ricordiamo che la responsabilità rimane a tuo carico. Per qualsiasi domanda sul processo di consegna o sul collaudo, il nostro team è a tua disposizione: contattaci e troveremo insieme la soluzione più adatta. - § 5 Prezzi e condizioni di pagamento
- § 6 Riserva di proprietà
- § 7 Diritti dell'acquirente in caso di vizi della cosa
- § 8 Altre forme di responsabilità
- § 9 Prescrizione
- § 10 Legge applicabile, foro competente e luogo di adempimento
- § 11 Disposizioni generali
§ 1 Ambito di applicazione, forma
(1) Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) si applicano a tutti i nostri rapporti commerciali con i nostri clienti (“Acquirente”). Le CGV si applicano solo se l’Acquirente è un imprenditore (§ 14 del Codice Civile tedesco – BGB), una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico.
(2) Le CGV si applicano in particolare ai contratti relativi alla vendita e/o alla fornitura di beni mobili («merce»), indipendentemente dal fatto che produciamo la merce noi stessi o la acquistiamo da fornitori (artt. 433, 650 del BGB). Salvo diverso accordo, le CGV nella versione in vigore al momento dell’ordine dell’Acquirente, o comunque nell’ultima versione comunicatagli per iscritto, valgono come accordo quadro anche per contratti futuri dello stesso tipo, senza che sia necessario richiamarle nuovamente in ogni singolo caso.
(3) Si applicano esclusivamente le nostre CGA. Condizioni generali di contratto divergenti, contrarie o integrative dell’acquirente diventano parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui ne abbiamo espressamente accettato la validità. Tale requisito di consenso si applica in ogni caso, ad esempio anche quando l’acquirente, nell’ambito dell’ordine, fa riferimento alle proprie AGB e noi non lo contestiamo espressamente.
(4) Gli accordi individuali (ad es. contratti quadro di fornitura, accordi di garanzia della qualità) e le indicazioni contenute nella nostra conferma d’ordine hanno la precedenza sulle CGC. In caso di dubbio, le clausole commerciali devono essere interpretate secondo gli Incoterms® pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) nella versione in vigore al momento della conclusione del contratto.
(5) Le comunicazioni e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti dell’Acquirente relative al contratto (ad es. fissazione di un termine, denuncia di vizi, recesso o riduzione del prezzo) devono essere presentate per iscritto. Ai sensi delle presenti CGA, per “forma scritta” si intendono la forma scritta e la forma testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). Restano salvi i requisiti formali previsti dalla legge e ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimazione del dichiarante.
(6) I richiami all’applicabilità delle disposizioni di legge hanno solo valore chiarificatore. Anche in assenza di tale chiarimento, si applicano pertanto le disposizioni di legge, nella misura in cui non siano state direttamente modificate o espressamente escluse dalle presenti CGC.
(2) Le CGV si applicano in particolare ai contratti relativi alla vendita e/o alla fornitura di beni mobili («merce»), indipendentemente dal fatto che produciamo la merce noi stessi o la acquistiamo da fornitori (artt. 433, 650 del BGB). Salvo diverso accordo, le CGV nella versione in vigore al momento dell’ordine dell’Acquirente, o comunque nell’ultima versione comunicatagli per iscritto, valgono come accordo quadro anche per contratti futuri dello stesso tipo, senza che sia necessario richiamarle nuovamente in ogni singolo caso.
(3) Si applicano esclusivamente le nostre CGA. Condizioni generali di contratto divergenti, contrarie o integrative dell’acquirente diventano parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui ne abbiamo espressamente accettato la validità. Tale requisito di consenso si applica in ogni caso, ad esempio anche quando l’acquirente, nell’ambito dell’ordine, fa riferimento alle proprie AGB e noi non lo contestiamo espressamente.
(4) Gli accordi individuali (ad es. contratti quadro di fornitura, accordi di garanzia della qualità) e le indicazioni contenute nella nostra conferma d’ordine hanno la precedenza sulle CGC. In caso di dubbio, le clausole commerciali devono essere interpretate secondo gli Incoterms® pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) nella versione in vigore al momento della conclusione del contratto.
(5) Le comunicazioni e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti dell’Acquirente relative al contratto (ad es. fissazione di un termine, denuncia di vizi, recesso o riduzione del prezzo) devono essere presentate per iscritto. Ai sensi delle presenti CGA, per “forma scritta” si intendono la forma scritta e la forma testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). Restano salvi i requisiti formali previsti dalla legge e ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimazione del dichiarante.
(6) I richiami all’applicabilità delle disposizioni di legge hanno solo valore chiarificatore. Anche in assenza di tale chiarimento, si applicano pertanto le disposizioni di legge, nella misura in cui non siano state direttamente modificate o espressamente escluse dalle presenti CGC.
§ 2 Conclusione del contratto
(1) Le nostre offerte sono soggette a modifiche e non vincolanti. Ciò vale anche qualora abbiamo fornito all’acquirente cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, progetti, calcoli, preventivi, riferimenti alle norme DIN), altre descrizioni di prodotto o documenti – anche in formato elettronico – sui quali ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore. I campioni e i modelli forniti da ÖMA Beer GmbH servono a descrivere il prodotto e non costituiscono alcuna garanzia delle caratteristiche dello stesso. Le caratteristiche vengono garantite esclusivamente per iscritto.
(2) L’ordine della merce da parte dell’acquirente è considerato un’offerta contrattuale vincolante. Salvo diversa indicazione contenuta nell’ordine, siamo autorizzati ad accettare tale offerta contrattuale entro 3 giorni dal suo ricevimento.
(3) L’accettazione può essere comunicata per iscritto (ad esempio tramite conferma d’ordine) oppure mediante consegna della merce all’acquirente.
(4) Gli ordini vengono generalmente effettuati il giorno precedente alla data di consegna. Gli ordini supplementari relativi all’ordine principale possono essere elaborati correttamente da ÖMA Beer GmbH solo se pervenuti all’indirizzo ÖMA Beer GmbH entro e non oltre le ore 10.30 del giorno di consegna. Qualora l’ordine supplementare non pervenga entro il termine previsto all’indirizzo ÖMA Beer GmbH, ÖMA Beer GmbH si riserva il diritto di effettuare la consegna come ordine principale in una data successiva.
(2) L’ordine della merce da parte dell’acquirente è considerato un’offerta contrattuale vincolante. Salvo diversa indicazione contenuta nell’ordine, siamo autorizzati ad accettare tale offerta contrattuale entro 3 giorni dal suo ricevimento.
(3) L’accettazione può essere comunicata per iscritto (ad esempio tramite conferma d’ordine) oppure mediante consegna della merce all’acquirente.
(4) Gli ordini vengono generalmente effettuati il giorno precedente alla data di consegna. Gli ordini supplementari relativi all’ordine principale possono essere elaborati correttamente da ÖMA Beer GmbH solo se pervenuti all’indirizzo ÖMA Beer GmbH entro e non oltre le ore 10.30 del giorno di consegna. Qualora l’ordine supplementare non pervenga entro il termine previsto all’indirizzo ÖMA Beer GmbH, ÖMA Beer GmbH si riserva il diritto di effettuare la consegna come ordine principale in una data successiva.
§ 3 Termini di consegna e ritardo nella consegna
(1) Il termine di consegna viene concordato individualmente o da noi indicato al momento dell’accettazione dell’ordine. In caso contrario, il termine di consegna è di circa 1 settimana dalla stipula del contratto.
(2) Qualora non fossimo in grado di rispettare i termini di consegna vincolanti per motivi a noi non imputabili (indisponibilità del bene), ne informeremo immediatamente l’acquirente, comunicandogli al contempo il nuovo termine di consegna previsto. Qualora il prodotto non risulti disponibile nemmeno entro il nuovo termine, ci riserviamo il diritto di recedere, in tutto o in parte, dal contratto, rimborsando immediatamente all’acquirente ogni somma già versata. Si considera indisponibilità della prestazione, ad esempio, la mancata consegna tempestiva da parte dei nostri fornitori quando abbiamo stipulato un’operazione di copertura congruente, altre interruzioni nella catena di fornitura dovute a cause di forza maggiore o, in singoli casi, l’assenza di un obbligo di approvvigionamento.
(3) Il ritardo nella consegna è disciplinato dalle disposizioni di legge. In ogni caso, è necessaria una diffida da parte dell’acquirente. Qualora incorressimo in ritardo nella consegna, l’acquirente potrà richiedere un risarcimento forfettario del danno da ritardo. L’indennizzo forfettario ammonta, per ogni settimana di calendario completa di ritardo, allo 0,5% del prezzo netto (valore della fornitura), fino a un massimo complessivo del 5% del valore della fornitura della merce consegnata in ritardo. Ci riserviamo di dimostrare che il Compratore non ha subito alcun danno o un danno notevolmente inferiore rispetto al risarcimento forfettario sopra indicato.
(4) Rimangono salvi i diritti del Compratore ai sensi dell’art. 8 delle presenti CGA e i nostri diritti di legge, in particolare in caso di esclusione dell’obbligo di prestazione (ad es. a causa di impossibilità o irragionevolezza della prestazione e/o dell’adempimento successivo).
(2) Qualora non fossimo in grado di rispettare i termini di consegna vincolanti per motivi a noi non imputabili (indisponibilità del bene), ne informeremo immediatamente l’acquirente, comunicandogli al contempo il nuovo termine di consegna previsto. Qualora il prodotto non risulti disponibile nemmeno entro il nuovo termine, ci riserviamo il diritto di recedere, in tutto o in parte, dal contratto, rimborsando immediatamente all’acquirente ogni somma già versata. Si considera indisponibilità della prestazione, ad esempio, la mancata consegna tempestiva da parte dei nostri fornitori quando abbiamo stipulato un’operazione di copertura congruente, altre interruzioni nella catena di fornitura dovute a cause di forza maggiore o, in singoli casi, l’assenza di un obbligo di approvvigionamento.
(3) Il ritardo nella consegna è disciplinato dalle disposizioni di legge. In ogni caso, è necessaria una diffida da parte dell’acquirente. Qualora incorressimo in ritardo nella consegna, l’acquirente potrà richiedere un risarcimento forfettario del danno da ritardo. L’indennizzo forfettario ammonta, per ogni settimana di calendario completa di ritardo, allo 0,5% del prezzo netto (valore della fornitura), fino a un massimo complessivo del 5% del valore della fornitura della merce consegnata in ritardo. Ci riserviamo di dimostrare che il Compratore non ha subito alcun danno o un danno notevolmente inferiore rispetto al risarcimento forfettario sopra indicato.
(4) Rimangono salvi i diritti del Compratore ai sensi dell’art. 8 delle presenti CGA e i nostri diritti di legge, in particolare in caso di esclusione dell’obbligo di prestazione (ad es. a causa di impossibilità o irragionevolezza della prestazione e/o dell’adempimento successivo).
§ 4 Consegna, trasferimento del rischio, collaudo, mora nell'accettazione
Ci impegniamo a consegnare i nostri formaggi biologici con la stessa cura con cui li produciamo. La proprietà del prodotto e il rischio passano a te al momento della consegna, così come ogni responsabilità legata alla sua integrità. Ti invitiamo a verificare immediatamente lo stato della merce e a comunicarci eventuali anomalie; in caso di ritardi nell’accettazione, ti ricordiamo che la responsabilità rimane a tuo carico. Per qualsiasi domanda sul processo di consegna o sul collaudo, il nostro team è a tua disposizione: contattaci e troveremo insieme la soluzione più adatta.
(1) La consegna avviene franco magazzino, che costituisce anche il luogo di adempimento per la consegna e per un’eventuale esecuzione successiva. Su richiesta e a spese dell’acquirente, la merce viene spedita verso un’altra destinazione (vendita con spedizione). Salvo diverso accordo, siamo autorizzati a determinare autonomamente le modalità di spedizione (in particolare il vettore, il percorso di spedizione e l’imballaggio).
Le consegne da parte di ÖMA Beer GmbH avvengono due volte alla settimana. Frequenze di consegna diverse richiedono accordi scritti separati e possono essere offerte da ÖMA Beer GmbH a condizioni diverse da quelle di seguito indicate. La quantità minima d’ordine è di 50 kg. A partire da una quantità d’ordine di 300 kg, le spese di spedizione pari all’attuale tariffa di trasporto (€/kg) di ÖMA Beer GmbH vengono azzerate e la consegna avviene franco destino. Per le consegne al di fuori del territorio federale, le spese di trasporto vengono negoziate separatamente caso per caso e fissate per iscritto. Salvo diversamente concordato per iscritto, la consegna a ÖMA Beer GmbH deve avvenire «franco domicilio».
Le promozioni commerciali e gli accordi di marketing specifici possono essere attivati solo con un preavviso di almeno 14 giorni e le quantità ordinate devono essere ritirate per almeno l’85%.
(2) Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce passa all’acquirente al più tardi al momento della consegna. Nel caso di vendita con spedizione, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce, nonché il rischio di ritardo, si trasferiscono già al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o alla persona o ente altrimenti incaricato dell’esecuzione della spedizione. Qualora sia stato concordato un ritiro, questo è determinante ai fini del trasferimento del rischio. Per il resto, alle operazioni di accettazione concordate si applicano per analogia le disposizioni di legge in materia di contratti d’opera. La consegna o l’accettazione si considerano equivalenti qualora l’acquirente sia in mora di accettazione.
(3) Qualora l’acquirente sia in mora di accettazione, ometta un atto di collaborazione o la nostra consegna subisca ritardi per altri motivi imputabili all’acquirente, siamo autorizzati a richiedere il risarcimento del danno che ne deriva, comprese le spese aggiuntive (ad es. costi di magazzinaggio). A tal fine applichiamo un indennizzo forfettario pari a 100 EUR per giorno di calendario, a decorrere dal termine di consegna o, in mancanza di un termine di consegna, dalla comunicazione della disponibilità alla spedizione della merce.
Rimangono impregiudicati la dimostrazione di un danno maggiore e i nostri diritti legali (in particolare il risarcimento delle spese aggiuntive, un indennizzo adeguato, la risoluzione del contratto); l’indennizzo forfettario va tuttavia imputato a ulteriori pretese pecuniarie. L’acquirente ha il diritto di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o che il danno subito è stato di entità notevolmente inferiore rispetto all’indennizzo forfettario sopra indicato.
Le consegne da parte di ÖMA Beer GmbH avvengono due volte alla settimana. Frequenze di consegna diverse richiedono accordi scritti separati e possono essere offerte da ÖMA Beer GmbH a condizioni diverse da quelle di seguito indicate. La quantità minima d’ordine è di 50 kg. A partire da una quantità d’ordine di 300 kg, le spese di spedizione pari all’attuale tariffa di trasporto (€/kg) di ÖMA Beer GmbH vengono azzerate e la consegna avviene franco destino. Per le consegne al di fuori del territorio federale, le spese di trasporto vengono negoziate separatamente caso per caso e fissate per iscritto. Salvo diversamente concordato per iscritto, la consegna a ÖMA Beer GmbH deve avvenire «franco domicilio».
Le promozioni commerciali e gli accordi di marketing specifici possono essere attivati solo con un preavviso di almeno 14 giorni e le quantità ordinate devono essere ritirate per almeno l’85%.
(2) Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce passa all’acquirente al più tardi al momento della consegna. Nel caso di vendita con spedizione, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce, nonché il rischio di ritardo, si trasferiscono già al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o alla persona o ente altrimenti incaricato dell’esecuzione della spedizione. Qualora sia stato concordato un ritiro, questo è determinante ai fini del trasferimento del rischio. Per il resto, alle operazioni di accettazione concordate si applicano per analogia le disposizioni di legge in materia di contratti d’opera. La consegna o l’accettazione si considerano equivalenti qualora l’acquirente sia in mora di accettazione.
(3) Qualora l’acquirente sia in mora di accettazione, ometta un atto di collaborazione o la nostra consegna subisca ritardi per altri motivi imputabili all’acquirente, siamo autorizzati a richiedere il risarcimento del danno che ne deriva, comprese le spese aggiuntive (ad es. costi di magazzinaggio). A tal fine applichiamo un indennizzo forfettario pari a 100 EUR per giorno di calendario, a decorrere dal termine di consegna o, in mancanza di un termine di consegna, dalla comunicazione della disponibilità alla spedizione della merce.
Rimangono impregiudicati la dimostrazione di un danno maggiore e i nostri diritti legali (in particolare il risarcimento delle spese aggiuntive, un indennizzo adeguato, la risoluzione del contratto); l’indennizzo forfettario va tuttavia imputato a ulteriori pretese pecuniarie. L’acquirente ha il diritto di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o che il danno subito è stato di entità notevolmente inferiore rispetto all’indennizzo forfettario sopra indicato.
§ 5 Prezzi e condizioni di pagamento
(1) Salvo diverso accordo specifico, si applicano i nostri prezzi in vigore al momento della stipula del contratto, franco magazzino, più l’IVA prevista dalla legge.
(2) In caso di vendita con spedizione (art. 4, comma 1), l’acquirente si fa carico delle spese di trasporto franco magazzino e dei costi di un’eventuale assicurazione sul trasporto richiesta dall’acquirente stesso. Salvo diversa indicazione, si applica un forfait di trasporto (esclusa l’assicurazione) di 300 EUR. Eventuali dazi doganali, tasse, imposte e altri oneri pubblici restano a carico dell’acquirente.
(3) Il prezzo di acquisto è esigibile e deve essere pagato entro 14 giorni dall’emissione della fattura e dalla consegna o dall’accettazione della merce. Tuttavia, anche nell’ambito di un rapporto commerciale in corso, ci riserviamo il diritto di effettuare una consegna, in tutto o in parte, solo a fronte di pagamento anticipato. Dichiareremo tale riserva al più tardi al momento della conferma d’ordine.
(4) Decorso tale termine, l’Acquirente sarà considerato in mora. Durante la mora, sul prezzo di acquisto matureranno interessi al tasso legale vigente. Ci riserviamo il diritto di richiedere un risarcimento per ulteriori danni derivanti dalla mora. Nei confronti di commercianti, resta fermo il nostro diritto agli interessi di mora commerciali ai sensi del § 353 HGB.
(5) L’acquirente può esercitare il diritto di compensazione o di ritenzione solo se il suo credito è stato accertato con sentenza passata in giudicato o è incontestato. In caso di vizi della fornitura, restano salvi i diritti di contropartita dell’acquirente, in particolare ai sensi del § 7, comma 6, seconda frase, delle presenti CGC.
(6) Qualora, dopo la conclusione del contratto, risulti evidente (ad esempio a seguito di istanza di apertura di una procedura di insolvenza) che il nostro diritto al prezzo di acquisto sia compromesso dall’insolvenza dell’acquirente, siamo autorizzati, ai sensi delle disposizioni di legge, a rifiutare l’adempimento e – se del caso, previa fissazione di un termine – a recedere dal contratto (§ 321 del BGB). Per i contratti di produzione di beni non sostituibili (realizzazioni su misura), possiamo dichiarare immediatamente il recesso; restano ferme le disposizioni di legge relative alla non necessità di fissare un termine.
(2) In caso di vendita con spedizione (art. 4, comma 1), l’acquirente si fa carico delle spese di trasporto franco magazzino e dei costi di un’eventuale assicurazione sul trasporto richiesta dall’acquirente stesso. Salvo diversa indicazione, si applica un forfait di trasporto (esclusa l’assicurazione) di 300 EUR. Eventuali dazi doganali, tasse, imposte e altri oneri pubblici restano a carico dell’acquirente.
(3) Il prezzo di acquisto è esigibile e deve essere pagato entro 14 giorni dall’emissione della fattura e dalla consegna o dall’accettazione della merce. Tuttavia, anche nell’ambito di un rapporto commerciale in corso, ci riserviamo il diritto di effettuare una consegna, in tutto o in parte, solo a fronte di pagamento anticipato. Dichiareremo tale riserva al più tardi al momento della conferma d’ordine.
(4) Decorso tale termine, l’Acquirente sarà considerato in mora. Durante la mora, sul prezzo di acquisto matureranno interessi al tasso legale vigente. Ci riserviamo il diritto di richiedere un risarcimento per ulteriori danni derivanti dalla mora. Nei confronti di commercianti, resta fermo il nostro diritto agli interessi di mora commerciali ai sensi del § 353 HGB.
(5) L’acquirente può esercitare il diritto di compensazione o di ritenzione solo se il suo credito è stato accertato con sentenza passata in giudicato o è incontestato. In caso di vizi della fornitura, restano salvi i diritti di contropartita dell’acquirente, in particolare ai sensi del § 7, comma 6, seconda frase, delle presenti CGC.
(6) Qualora, dopo la conclusione del contratto, risulti evidente (ad esempio a seguito di istanza di apertura di una procedura di insolvenza) che il nostro diritto al prezzo di acquisto sia compromesso dall’insolvenza dell’acquirente, siamo autorizzati, ai sensi delle disposizioni di legge, a rifiutare l’adempimento e – se del caso, previa fissazione di un termine – a recedere dal contratto (§ 321 del BGB). Per i contratti di produzione di beni non sostituibili (realizzazioni su misura), possiamo dichiarare immediatamente il recesso; restano ferme le disposizioni di legge relative alla non necessità di fissare un termine.
§ 6 Riserva di proprietà
(1) Fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti attuali e futuri derivanti dal contratto di vendita e da un rapporto commerciale in corso (crediti garantiti), ci riserviamo la proprietà della merce venduta.
(2) La merce soggetta a riserva di proprietà non può essere né data in pegno a terzi né ceduta a titolo di garanzia prima del completo pagamento dei crediti garantiti. L’acquirente si impegna a informarci immediatamente per iscritto qualora venga presentata una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza o qualora si verifichino interventi di terzi (ad es. pignoramenti) sulle merci di nostra proprietà.
(3) In caso di inadempimento dell’acquirente, in particolare di mancato pagamento del prezzo di acquisto dovuto, abbiamo il diritto, secondo la legge, di recedere dal contratto e/o di richiedere la restituzione della merce in virtù della riserva di proprietà. La richiesta di restituzione non implica automaticamente il recesso; possiamo anche limitare la nostra azione alla restituzione della merce, riservandoci il diritto di recedere in un secondo momento. Se l’acquirente non paga il prezzo di acquisto dovuto, potremo far valere tali diritti solo dopo avergli concesso, senza esito, un termine ragionevole per il pagamento, salvo i casi in cui la legge non richieda tale termine.
(4) Fino a revoca ai sensi del punto (c) che segue, l’Acquirente è autorizzato a rivendere e/o trasformare la merce soggetta a riserva di proprietà nell’ambito della propria attività commerciale ordinaria. In tal caso si applicano integrativamente le seguenti disposizioni.
(a) La riserva di proprietà si estende ai prodotti derivati dalla lavorazione, dalla miscelazione o dall’unione delle nostre merci per il loro intero valore, per cui siamo considerati produttori. Qualora, in caso di lavorazione, miscelazione o unione con merci di terzi, permanga il diritto di proprietà di questi ultimi, acquisiamo la comproprietà in proporzione al valore fatturato delle merci lavorate, miscelate o unite. Per il resto, al prodotto risultante si applica quanto previsto per la merce consegnata con riserva di proprietà.
(b) L’acquirente ci cede sin d’ora, a titolo di garanzia, i crediti nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita della merce o del prodotto, nella loro totalità o nella misura della nostra eventuale quota di comproprietà ai sensi del paragrafo precedente. Accettiamo la cessione. Gli obblighi dell’Acquirente di cui al comma 2 si applicano anche in relazione ai crediti ceduti.
(c) L’Acquirente rimane autorizzato, insieme a noi, a riscuotere il credito. Ci impegniamo a non incassare il credito finché l’acquirente adempie ai propri obblighi di pagamento nei nostri confronti, non sussiste alcuna incapacità di adempimento da parte sua e non facciamo valere la riserva di proprietà esercitando un diritto ai sensi del comma 3. In tal caso potremo chiedere che l’acquirente ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per il recupero, consegni la relativa documentazione e notifichi la cessione ai debitori (terzi). Inoltre, in tal caso, siamo autorizzati a revocare il diritto dell’acquirente alla successiva vendita e alla lavorazione della merce soggetta a riserva di proprietà.
(d) Qualora il valore realizzabile delle garanzie superi i nostri crediti di oltre il 10%, su richiesta dell’acquirente libereremo garanzie a nostra discrezione.
(2) La merce soggetta a riserva di proprietà non può essere né data in pegno a terzi né ceduta a titolo di garanzia prima del completo pagamento dei crediti garantiti. L’acquirente si impegna a informarci immediatamente per iscritto qualora venga presentata una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza o qualora si verifichino interventi di terzi (ad es. pignoramenti) sulle merci di nostra proprietà.
(3) In caso di inadempimento dell’acquirente, in particolare di mancato pagamento del prezzo di acquisto dovuto, abbiamo il diritto, secondo la legge, di recedere dal contratto e/o di richiedere la restituzione della merce in virtù della riserva di proprietà. La richiesta di restituzione non implica automaticamente il recesso; possiamo anche limitare la nostra azione alla restituzione della merce, riservandoci il diritto di recedere in un secondo momento. Se l’acquirente non paga il prezzo di acquisto dovuto, potremo far valere tali diritti solo dopo avergli concesso, senza esito, un termine ragionevole per il pagamento, salvo i casi in cui la legge non richieda tale termine.
(4) Fino a revoca ai sensi del punto (c) che segue, l’Acquirente è autorizzato a rivendere e/o trasformare la merce soggetta a riserva di proprietà nell’ambito della propria attività commerciale ordinaria. In tal caso si applicano integrativamente le seguenti disposizioni.
(a) La riserva di proprietà si estende ai prodotti derivati dalla lavorazione, dalla miscelazione o dall’unione delle nostre merci per il loro intero valore, per cui siamo considerati produttori. Qualora, in caso di lavorazione, miscelazione o unione con merci di terzi, permanga il diritto di proprietà di questi ultimi, acquisiamo la comproprietà in proporzione al valore fatturato delle merci lavorate, miscelate o unite. Per il resto, al prodotto risultante si applica quanto previsto per la merce consegnata con riserva di proprietà.
(b) L’acquirente ci cede sin d’ora, a titolo di garanzia, i crediti nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita della merce o del prodotto, nella loro totalità o nella misura della nostra eventuale quota di comproprietà ai sensi del paragrafo precedente. Accettiamo la cessione. Gli obblighi dell’Acquirente di cui al comma 2 si applicano anche in relazione ai crediti ceduti.
(c) L’Acquirente rimane autorizzato, insieme a noi, a riscuotere il credito. Ci impegniamo a non incassare il credito finché l’acquirente adempie ai propri obblighi di pagamento nei nostri confronti, non sussiste alcuna incapacità di adempimento da parte sua e non facciamo valere la riserva di proprietà esercitando un diritto ai sensi del comma 3. In tal caso potremo chiedere che l’acquirente ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per il recupero, consegni la relativa documentazione e notifichi la cessione ai debitori (terzi). Inoltre, in tal caso, siamo autorizzati a revocare il diritto dell’acquirente alla successiva vendita e alla lavorazione della merce soggetta a riserva di proprietà.
(d) Qualora il valore realizzabile delle garanzie superi i nostri crediti di oltre il 10%, su richiesta dell’acquirente libereremo garanzie a nostra discrezione.
§ 7 Diritti dell'acquirente in caso di vizi della cosa
(1) Per quanto riguarda i diritti dell’acquirente in caso di vizi materiali e giuridici (comprese le consegne errate o incomplete, nonché il montaggio/l’installazione non corretti o le istruzioni difettose), si applicano le disposizioni di legge, salvo quanto diversamente specificato di seguito. Rimangono comunque salvi i diritti del consumatore previsti dalla legge sulla vendita di beni di consumo (artt. 474 e ss. del BGB) e le eventuali garanzie fornite separatamente, in particolare dal produttore.
(2) La base della nostra responsabilità per vizi è costituita soprattutto dall’accordo stipulato in merito alle caratteristiche e all’uso previsto della merce (compresi accessori e istruzioni). Sono considerati accordi sulle caratteristiche tutte le descrizioni del prodotto e le indicazioni del produttore che costituiscono oggetto del singolo contratto o che sono state rese pubbliche da noi (in particolare nei cataloghi o sul nostro sito Internet) al momento della conclusione del contratto. Se tali caratteristiche non sono state concordate, si applica la disciplina legale per verificare l’esistenza di un difetto (art. 434 comma 3 BGB). Le dichiarazioni pubbliche del produttore o effettuate per suo conto, in particolare in pubblicità o sull’etichetta del prodotto, prevalgono sulle dichiarazioni di altri terzi.
(3) Per i prodotti che includono elementi digitali o contenuti digitali, ci impegniamo a fornirli e, se necessario, ad aggiornarli solo nella misura in cui ciò sia espressamente previsto dall’accordo sulle caratteristiche di cui al comma 2. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per le dichiarazioni pubbliche del produttore o di altri terzi.
(4) In linea di principio, non rispondiamo dei vizi di cui l’acquirente sia a conoscenza al momento della conclusione del contratto o di cui non sia a conoscenza per grave negligenza (§ 442 del Codice civile tedesco, BGB). Inoltre, i diritti dell’acquirente in materia di vizi presuppongono che egli abbia adempiuto ai propri obblighi legali di ispezione e di denuncia (§§ 377, 381 del Codice commerciale tedesco, HGB). Per materiali da costruzione e altri prodotti destinati alla posa o a ulteriori lavorazioni, l’ispezione va effettuata immediatamente prima della lavorazione. Qualora al momento della consegna, durante l’ispezione o in un momento successivo si riscontri un difetto, è necessario segnalarcelo immediatamente per iscritto. In ogni caso, i difetti evidenti devono essere segnalati per iscritto entro 2 giorni lavorativi dalla consegna e i difetti non rilevabili al momento dell’ispezione entro lo stesso termine dalla loro scoperta. Qualora l’acquirente ometta di effettuare l’ispezione a regola d’arte e/o di segnalare i difetti, la nostra responsabilità per il difetto non segnalato, segnalato in ritardo o in modo non corretto è esclusa ai sensi delle disposizioni di legge.
(5) Qualora la merce consegnata presenti difetti, ci riserviamo la facoltà di scegliere se procedere alla riparazione eliminando il vizio oppure alla sostituzione con un prodotto privo di difetti. Se la modalità di adempimento successiva da noi scelta risultasse, nel caso specifico, irragionevole per l’acquirente, questi può rifiutarla. Resta impregiudicato il nostro diritto di rifiutare l’adempimento successivo nei casi previsti dalla legge.
(6) Abbiamo il diritto di subordinare l’adempimento successivo dovuto al pagamento da parte dell’acquirente del prezzo di acquisto dovuto. L’acquirente ha tuttavia il diritto di trattenere una parte del prezzo di acquisto proporzionata al difetto.
(7) L’Acquirente si impegna a concederci il tempo e l’opportunità necessari per l’adempimento successivo dovuto, in particolare a consegnarci la merce contestata a fini di verifica. In caso di consegna sostitutiva, l’Acquirente è tenuto a restituirci la merce difettosa su nostra richiesta, secondo le disposizioni di legge; l’Acquirente non ha tuttavia diritto alla restituzione. La nostra prestazione non comprende lo smontaggio, la rimozione o la disinstallazione della merce difettosa, né il montaggio, l’applicazione o l’installazione di una merce priva di vizi, qualora inizialmente non fossimo tenuti a fornire tali prestazioni; restano impregiudicati i diritti dell’acquirente al rimborso dei relativi costi («costi di smontaggio e montaggio»).
(8) Le spese necessarie per la verifica e l’adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, di spostamento, di manodopera e di materiale, sono a nostro carico o da noi rimborsate in conformità alle disposizioni di legge e alle presenti CGV, qualora sussista effettivamente un difetto. In caso contrario, possiamo richiedere all’acquirente il rimborso delle spese sostenute a seguito della richiesta ingiustificata di eliminazione del difetto, qualora l’acquirente sapesse o avrebbe potuto rendersi conto che in realtà non sussisteva alcun difetto.
(9) In casi urgenti, ad esempio per evitare pericoli alla sicurezza operativa o danni sproporzionati, l’Acquirente può rimuovere autonomamente il difetto e chiedere il rimborso delle spese oggettivamente necessarie. È tenuto a informarci immediatamente, preferibilmente in anticipo, dell’intervento autonomo. Tale diritto non sussiste se siamo legittimati a rifiutare un corrispondente adempimento successivo ai sensi di legge.
(10) Se il termine ragionevole fissato dall’Acquirente per l’adempimento successivo scade senza esito o è superfluo ai sensi di legge, l’Acquirente può recedere dal contratto di vendita o ridurre il prezzo di acquisto secondo la normativa vigente. In caso di vizio irrilevante, tuttavia, non sussiste alcun diritto di recesso.
(11) Sono escluse le pretese dell’acquirente al rimborso delle spese ai sensi del § 445a comma 1 del BGB, a meno che l’ultimo contratto nella catena di fornitura non sia una vendita di beni di consumo ( §§ 478 , 474 del BGB) o un contratto con un consumatore relativo alla fornitura di prodotti digitali ( §§ 445c frase 2 , 327, comma 5, e 327u del BGB). I diritti dell’acquirente al risarcimento dei danni o al rimborso delle spese inutili (§ 284 del BGB) sussistono, anche in caso di vizi della merce, solo ai sensi dei seguenti §§ 8 e 9.
(2) La base della nostra responsabilità per vizi è costituita soprattutto dall’accordo stipulato in merito alle caratteristiche e all’uso previsto della merce (compresi accessori e istruzioni). Sono considerati accordi sulle caratteristiche tutte le descrizioni del prodotto e le indicazioni del produttore che costituiscono oggetto del singolo contratto o che sono state rese pubbliche da noi (in particolare nei cataloghi o sul nostro sito Internet) al momento della conclusione del contratto. Se tali caratteristiche non sono state concordate, si applica la disciplina legale per verificare l’esistenza di un difetto (art. 434 comma 3 BGB). Le dichiarazioni pubbliche del produttore o effettuate per suo conto, in particolare in pubblicità o sull’etichetta del prodotto, prevalgono sulle dichiarazioni di altri terzi.
(3) Per i prodotti che includono elementi digitali o contenuti digitali, ci impegniamo a fornirli e, se necessario, ad aggiornarli solo nella misura in cui ciò sia espressamente previsto dall’accordo sulle caratteristiche di cui al comma 2. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per le dichiarazioni pubbliche del produttore o di altri terzi.
(4) In linea di principio, non rispondiamo dei vizi di cui l’acquirente sia a conoscenza al momento della conclusione del contratto o di cui non sia a conoscenza per grave negligenza (§ 442 del Codice civile tedesco, BGB). Inoltre, i diritti dell’acquirente in materia di vizi presuppongono che egli abbia adempiuto ai propri obblighi legali di ispezione e di denuncia (§§ 377, 381 del Codice commerciale tedesco, HGB). Per materiali da costruzione e altri prodotti destinati alla posa o a ulteriori lavorazioni, l’ispezione va effettuata immediatamente prima della lavorazione. Qualora al momento della consegna, durante l’ispezione o in un momento successivo si riscontri un difetto, è necessario segnalarcelo immediatamente per iscritto. In ogni caso, i difetti evidenti devono essere segnalati per iscritto entro 2 giorni lavorativi dalla consegna e i difetti non rilevabili al momento dell’ispezione entro lo stesso termine dalla loro scoperta. Qualora l’acquirente ometta di effettuare l’ispezione a regola d’arte e/o di segnalare i difetti, la nostra responsabilità per il difetto non segnalato, segnalato in ritardo o in modo non corretto è esclusa ai sensi delle disposizioni di legge.
(5) Qualora la merce consegnata presenti difetti, ci riserviamo la facoltà di scegliere se procedere alla riparazione eliminando il vizio oppure alla sostituzione con un prodotto privo di difetti. Se la modalità di adempimento successiva da noi scelta risultasse, nel caso specifico, irragionevole per l’acquirente, questi può rifiutarla. Resta impregiudicato il nostro diritto di rifiutare l’adempimento successivo nei casi previsti dalla legge.
(6) Abbiamo il diritto di subordinare l’adempimento successivo dovuto al pagamento da parte dell’acquirente del prezzo di acquisto dovuto. L’acquirente ha tuttavia il diritto di trattenere una parte del prezzo di acquisto proporzionata al difetto.
(7) L’Acquirente si impegna a concederci il tempo e l’opportunità necessari per l’adempimento successivo dovuto, in particolare a consegnarci la merce contestata a fini di verifica. In caso di consegna sostitutiva, l’Acquirente è tenuto a restituirci la merce difettosa su nostra richiesta, secondo le disposizioni di legge; l’Acquirente non ha tuttavia diritto alla restituzione. La nostra prestazione non comprende lo smontaggio, la rimozione o la disinstallazione della merce difettosa, né il montaggio, l’applicazione o l’installazione di una merce priva di vizi, qualora inizialmente non fossimo tenuti a fornire tali prestazioni; restano impregiudicati i diritti dell’acquirente al rimborso dei relativi costi («costi di smontaggio e montaggio»).
(8) Le spese necessarie per la verifica e l’adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, di spostamento, di manodopera e di materiale, sono a nostro carico o da noi rimborsate in conformità alle disposizioni di legge e alle presenti CGV, qualora sussista effettivamente un difetto. In caso contrario, possiamo richiedere all’acquirente il rimborso delle spese sostenute a seguito della richiesta ingiustificata di eliminazione del difetto, qualora l’acquirente sapesse o avrebbe potuto rendersi conto che in realtà non sussisteva alcun difetto.
(9) In casi urgenti, ad esempio per evitare pericoli alla sicurezza operativa o danni sproporzionati, l’Acquirente può rimuovere autonomamente il difetto e chiedere il rimborso delle spese oggettivamente necessarie. È tenuto a informarci immediatamente, preferibilmente in anticipo, dell’intervento autonomo. Tale diritto non sussiste se siamo legittimati a rifiutare un corrispondente adempimento successivo ai sensi di legge.
(10) Se il termine ragionevole fissato dall’Acquirente per l’adempimento successivo scade senza esito o è superfluo ai sensi di legge, l’Acquirente può recedere dal contratto di vendita o ridurre il prezzo di acquisto secondo la normativa vigente. In caso di vizio irrilevante, tuttavia, non sussiste alcun diritto di recesso.
(11) Sono escluse le pretese dell’acquirente al rimborso delle spese ai sensi del § 445a comma 1 del BGB, a meno che l’ultimo contratto nella catena di fornitura non sia una vendita di beni di consumo ( §§ 478 , 474 del BGB) o un contratto con un consumatore relativo alla fornitura di prodotti digitali ( §§ 445c frase 2 , 327, comma 5, e 327u del BGB). I diritti dell’acquirente al risarcimento dei danni o al rimborso delle spese inutili (§ 284 del BGB) sussistono, anche in caso di vizi della merce, solo ai sensi dei seguenti §§ 8 e 9.
§ 8 Altre forme di responsabilità
(1) Salvo diversa disposizione contenuta nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, comprese le disposizioni che seguono, la nostra responsabilità in caso di violazione di obblighi contrattuali ed extracontrattuali è regolata dalle disposizioni di legge.
(2) Siamo responsabili per il risarcimento dei danni – a prescindere dal fondamento giuridico – nell’ambito della responsabilità per colpa in caso di dolo e colpa grave. In caso di lieve negligenza, fatte salve le limitazioni di responsabilità previste dalla legge (ad es. diligenza nelle proprie attività; violazione irrilevante degli obblighi), solo
a) per danni derivanti dalla lesione della vita, dell’integrità fisica o della salute,
b) per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento rende possibile in primo luogo la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto la controparte fa regolarmente affidamento e può legittimamente fare affidamento); in tal caso, tuttavia, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipicamente verificatosi.
(3) Tali limitazioni si applicano anche nei confronti di terzi e in caso di violazioni da parte di persone (anche a loro favore) di cui siamo responsabili per legge; esse non operano se un difetto è stato dolosamente occultato o è stata rilasciata una garanzia sulle caratteristiche del prodotto, né in relazione alle pretese dell’acquirente ai sensi della legge sulla responsabilità da prodotto difettoso.
(4) In caso di violazione di un obbligo che non consista in un difetto, l’acquirente può recedere dal contratto o risolverlo solo se siamo responsabili di tale violazione. È escluso un diritto di recesso libero da parte dell’acquirente (in particolare ai sensi degli articoli 650 e 648 del BGB). Per il resto si applicano i presupposti e le conseguenze giuridiche previsti dalla legge.
(2) Siamo responsabili per il risarcimento dei danni – a prescindere dal fondamento giuridico – nell’ambito della responsabilità per colpa in caso di dolo e colpa grave. In caso di lieve negligenza, fatte salve le limitazioni di responsabilità previste dalla legge (ad es. diligenza nelle proprie attività; violazione irrilevante degli obblighi), solo
a) per danni derivanti dalla lesione della vita, dell’integrità fisica o della salute,
b) per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento rende possibile in primo luogo la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto la controparte fa regolarmente affidamento e può legittimamente fare affidamento); in tal caso, tuttavia, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipicamente verificatosi.
(3) Tali limitazioni si applicano anche nei confronti di terzi e in caso di violazioni da parte di persone (anche a loro favore) di cui siamo responsabili per legge; esse non operano se un difetto è stato dolosamente occultato o è stata rilasciata una garanzia sulle caratteristiche del prodotto, né in relazione alle pretese dell’acquirente ai sensi della legge sulla responsabilità da prodotto difettoso.
(4) In caso di violazione di un obbligo che non consista in un difetto, l’acquirente può recedere dal contratto o risolverlo solo se siamo responsabili di tale violazione. È escluso un diritto di recesso libero da parte dell’acquirente (in particolare ai sensi degli articoli 650 e 648 del BGB). Per il resto si applicano i presupposti e le conseguenze giuridiche previsti dalla legge.
§ 9 Prescrizione
(1) In deroga al § 438, comma 1, n. 3 del BGB, il termine di prescrizione generale per i diritti derivanti da vizi materiali e giuridici è di un anno dalla consegna. Qualora sia stato concordato un collaudo, la prescrizione decorre dal momento del collaudo.(2) Tali termini di prescrizione si applicano anche alle richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali dell’acquirente fondate su un vizio della merce, a meno che l’applicazione del termine di prescrizione legale ordinario (artt. 195 e 199 del BGB) non comporti, nel singolo caso, un termine di prescrizione più breve. I diritti al risarcimento danni dell’acquirente ai sensi del § 8, comma 2, frase 1 e frase 2 (a), nonché ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, si prescrivono esclusivamente secondo i termini di prescrizione previsti dalla legge.
§ 10 Legge applicabile, foro competente e luogo di adempimento
(1) Alle presenti Condizioni Generali di Vendita e al rapporto contrattuale tra noi e l’acquirente si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione del diritto internazionale uniforme, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita.
(2) Qualora l’acquirente sia un commerciante ai sensi del Codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico, il foro competente esclusivo – anche a livello internazionale – per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è la nostra sede legale in Lindenberg/Allgäu. Lo stesso vale qualora l’acquirente sia un imprenditore ai sensi del § 14 del Codice civile tedesco (BGB). Resta inteso che possiamo comunque adire le vie legali anche presso il luogo di adempimento dell’obbligo di consegna ai sensi delle presenti CGC o di un accordo individuale prevalente, oppure presso il foro generale competente dell’Acquirente. Rimangono salve le disposizioni di legge prevalenti, in particolare quelle relative alle competenze esclusive.
(3) Il luogo di adempimento è la sede legale di ÖMA Beer GmbH o il luogo espressamente designato da ÖMA Beer GmbH per la prestazione.
(2) Qualora l’acquirente sia un commerciante ai sensi del Codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico, il foro competente esclusivo – anche a livello internazionale – per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è la nostra sede legale in Lindenberg/Allgäu. Lo stesso vale qualora l’acquirente sia un imprenditore ai sensi del § 14 del Codice civile tedesco (BGB). Resta inteso che possiamo comunque adire le vie legali anche presso il luogo di adempimento dell’obbligo di consegna ai sensi delle presenti CGC o di un accordo individuale prevalente, oppure presso il foro generale competente dell’Acquirente. Rimangono salve le disposizioni di legge prevalenti, in particolare quelle relative alle competenze esclusive.
(3) Il luogo di adempimento è la sede legale di ÖMA Beer GmbH o il luogo espressamente designato da ÖMA Beer GmbH per la prestazione.
§ 11 Disposizioni generali
Qualora una delle disposizioni delle presenti condizioni generali di contratto fosse o diventasse inefficace, ciò non pregiudica l’efficacia delle restanti disposizioni. Le parti contraenti si impegnano a sostituire le disposizioni eventualmente inefficaci con altre che rispecchino al meglio lo scopo delle disposizioni inefficaci, tenendo conto delle clausole del rispettivo contratto.Le modifiche al contratto devono essere effettuate per iscritto.